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BONUS E DETRAZIONI 

Abbiamo diverse soluzioni per poter sfruttare al meglio le diverse tipologie dei bonus edilizi, inoltre potremo verificare la vostra classe energetica, chiamateci, vedrete con piccoli accorgimenti passeremo dalla classe F e G alla E.

RISTRUTTURAZIONI 50% E BONUS

Bonus edilizi ristrutturazione e servizi igienici al 50% con detrazione in 10 anni.

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Chi nel 2025 eseguirà interventi di recupero del patrimonio immobiliare dovrà confrontarsi con il nuovo quadro dei bonus edilizi delineato dalla Legge di Bilancio 2025 (Legge n. 207/2024).

Per le spese sostenute dal 2025, cambiano infatti le percentuali di detrazione relative al bonus ristrutturazione, all’ecobonus e al sismabonus, con aliquote e tetto di spesa più favorevole per la prima casa.

Novità anche per il superbonus, che può essere fruito solo da condomini, persone fisiche che realizzano interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari, anche se posseduti da un unico proprietario, ed Enti del terzo settore che abbiano già avviato gli interventi entro il 15 ottobre 2024.

Per le spese sostenute nel 2025, l’aliquota di detrazione scende al 65%, mentre resta al 110% solo nel cratere sismico e per le Onlus, ADV e APS Socio-Sanitarie.

C’è poi il bonus mobili, confermato per il 2025 con un massimale di spesa di 5.000 euro e un’aliquota del 50%, a cui si affianca il nuovo bonus elettrodomestici, mentre la Manovra non ha prorogato il bonus verde.

Fino al 31 dicembre 2025 è poi disponibile il bonus barriere architettoniche.

Non bisogna inoltre dimenticare che i bonus edilizi rientrano nella stretta delle detrazioni IRPEF introdotta dalla legge di Bilancio 2025 per i contribuenti con redditi superiori a 75.000 euro.

Articolazione del bonus ristrutturazione_Percentuali di detrazione

Entrando nel merito dei singoli bonus edilizi, il 2025 segna una nuova fase per il bonus ristrutturazione.

Infatti, mentre per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2024 l’aliquota è stata pari al 50%, per le spese sostenute nel 2025 la misura della detrazione è così articolata:

50%, nel caso in cui le spese siano sostenute dai proprietari o titolari di diritto reale di godimento per interventi sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale;
36%, in tutti gli altri casi.
Per il biennio 2026-2027, è previsto un ulteriore ritocco delle aliquote, che passeranno:

al 36%, nel caso in cui le spese siano sostenute dai proprietari o titolari di diritto reale di godimento per interventi sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale;
al 30%, in tutti gli altri casi.
In base al percorso tracciato dalla legge di Bilancio:

dal 2028 a 2033, l’aliquota sarà pari al 30%, a prescindere che si tratti o meno di abitazione principale;
dal 2034, la detrazione dovrebbe tornare al regime ordinario, con aliquota al 36%.
La detrazione è sempre pari al 50%, indipendentemente che si tratti o meno di abitazione principale e dall’anno di sostenimento delle spese, per gli interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione di cui al comma 3-bis dell’art. 16-bis del TUIR.

Articolazione del bonus ristrutturazione_Limite massimo di spesa annuale

La legge di Bilancio ridefinisce anche il limite massimo di spesa annuale, fissandolo a:

96.000 euro, nel 2025, 2026 e 2027;
48.000 euro, dal 2028.
Si ricorda che il limite di spesa ammesso alla detrazione è annuale e riguarda il singolo immobile.

Nel caso di interventi di recupero edilizio che comportino l’accorpamento di più unità abitative o la suddivisione in più immobili di un’unica unità abitativa, per l’individuazione del limite di spesa vanno considerate le unità immobiliari censite in Catasto all’inizio degli interventi edilizi e non quelle risultanti alla fine dei lavori.

Nell’ipotesi in cui gli interventi realizzati in ciascun anno consistano nella mera prosecuzione di lavori iniziati negli anni precedenti sulla stessa unità immobiliare, ai fini della determinazione del limite massimo delle spese ammesse in detrazione occorre tenere conto anche delle spese sostenute negli anni pregressi.

Interventi agevolabili_Esclusione dal bonus ristrutturazioni delle caldaie a gas

Con una modifica apportata dalla legge di Bilancio, dal 1° gennaio 2025, risultano escluse dall’agevolazione le spese per interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili, come ad esempio le caldaie a gas.

Restano invece confermati gli altri interventi agevolati di cui alle lettere da a) a l) del comma 1 dell’art. 16-bis del TUIR, tra cui: lavori di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia delle unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale.

Per i lavori sulle parti comuni di edifici residenziali, è agevolabile anche la manutenzione ordinaria.

La detrazione spetta anche per l’acquisto da impresa costruttrice di un immobile che fa parte di un fabbricato interamente ristrutturato.

Articolazione dell’ecobonus e del sismabonus

Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2025, cambiano anche l’ecobonus e il sismabonus (compreso il sismabonus acquisti).

La legge di Bilancio ha prorogato entrambe le agevolazioni per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, ma contemporaneamente ha rimodulato le aliquote agevolative che, come per il bonus ristrutturazioni, variano a seconda che si tratti o meno di abitazione principale.

In particolare, sia per l’ecobonus che per il sismabonus, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, la misura della detrazione è pari a:

50%, nel caso in cui le spese siano sostenute dai proprietari o titolari di diritto reale di godimento per interventi sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale;
36%, in tutti gli altri casi.
Per il biennio 2026-2027, invece, per entrambi i bonus, l'aliquota agevolativa è fissata al:

al 36%, nel caso in cui le spese siano sostenute dai proprietari o titolari di diritto reale di godimento per interventi sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale;
al 30%, in tutti gli altri casi.
Restano invariati tutti gli altri aspetti dei due bonus, tra cui:

i limiti di detrazione spettante per l’ecobonus, variabili a seconda dell’intervento agevolabile;
il tetto massimo di spesa agevolabile per il sismabonus e il sismabonus acquisti, pari a 96.000 euro.
Esclusione dall’ecobonus delle caldaie a gas

Per quanto riguarda l’ecobonus, dal 2025, come previsto per il bonus ristrutturazione, sono escluse le spese per interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili.

Al di là di tale esclusione, anche per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, è possibile invece continuare a fruire dell’ecobonus:

per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione, anche dotati di sistemi di termoregolazione evoluti, purché non alimentati esclusivamente da gas di origine fossile;
per l'installazione di pompe di calore ad alta efficienza, impianti geotermici a bassa entalpia, apparecchi ibridi costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, micro-cogeneratori e generatori di calore alimentati da biomasse;
per la sostituzione delle finestre, l’installazione di schermature solari, di pannelli solari per la produzione di acqua calda e gli interventi di isolamento con la posa del cappotto termico.
Definizione di abitazione principale e soggetti esclusi della detrazione al 50%

Con la nuova articolazione del bonus ristrutturazione, dell’ecobonus e del sisma bonus, è importante capire cosa si intende per “abitazione principale”.

Le caratteristiche per definire un immobile come “abitazione principale” sono stabilite dall’articolo 10, comma 3-bis, del TUIR: “Per abitazione principale si intende quella nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi familiari dimorano abitualmente”.

La dimora abituale è definita dall’articolo 43 del codice civile: “La residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale”.

Pertanto, poiché ai fini fiscali si assume come abitazione principale quella in cui il soggetto persona fisica ha la dimora abituale, ne consegue che per associazione questa coincida con l’immobile nel quale il contribuente ha la residenza.



Alla luce di quanto precede, dunque, per le spese sostenute dal 2025, la detrazione al 50% non spetta, ad esempio, per le case locate, sfitte o di vacanza.



Altro aspetto da analizzare riguarda i soggetti che possono fruire o meno della detrazione al 50%.

La legge di Bilancio riserva tale aliquota più elevata ai titolari di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento: si tratta, in pratica, dei proprietari, degli usufruttuari e dei titolari di un diritto d'uso o di abitazione.



Dalla lettura della norma emerge, quindi, che la detrazione al 50% non spetta né al titolare della nuda proprietà, né al comodatario né all’inquilino né al convivente del proprietario o del titolare di diritto reale di godimento dell'immobile sul quale vengono effettuati i lavori che sostiene le relative spese.



Non è invece chiaro se l’aliquota di detrazione al 50% sia applicabile anche nel caso di acquisto di immobili a uso abitativo facenti parte di edifici interamente ristrutturati e per l’acquisto o la costruzione dei box o posti auto pertinenziali.

Superbonus al 65% solo per i lavori avviati al 15 ottobre 2025

Il 2025 sarà l'ultimo anno di vigenza del superbonus.

La legge di Bilancio, infatti, non ha modificato la scadenza dell’agevolazione, anzi ne ha limitato la fruizione, riservandola esclusivamente agli interventi già avviati entro il 15 ottobre 2024.

Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, la detrazione spetta nella misura del 65% e esclusivamente ai seguenti soggetti:

condomini;
persone fisiche proprietarie (o comproprietarie) di edifici composti fino a 4 unità immobiliari;
Onlus;
associazioni di volontariato;
associazioni di promozione sociale.
A seguito della modifica apportata dalla legge di Bilancio, nel 2025, condomini, persone fisiche che realizzano interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari, anche se posseduti da un unico proprietario, ed enti del terzo settore possono fruire del superbonus solo per gli interventi per i quali, alla data del 15 ottobre 2024 risulti:

presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), se gli interventi sono diversi da quelli effettuati dai condomini;
adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), se gli interventi sono effettuati dai condomini;
presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo, se gli interventi comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici.
Qualora siano soddisfatte le predette condizioni, per le spese sostenute nel 2025, il superbonus al 65% spetta anche per gli interventi “trainati” effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari site nei condomìni o negli edifici interamente posseduti le cui parti comuni sono oggetto di interventi agevolati.

Per essere ammessi, gli interventi “trainati” devono essere effettuati congiuntamente agli interventi “trainanti” ammessi al superbonus.

Come precisato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 24/E/2020, tale condizione si considera soddisfatta se le date delle spese sostenute per gli interventi “trainati” sono ricomprese nell’intervallo di tempo individuato dalla data di inizio e dalla data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi “trainanti”.

Bonus abbattimento barriere architettoniche anche nel 2025

Il 2025 sarà l'ultimo anno anche del bonus 75% per l’abbattimento, o l’eliminazione, delle barriere architettoniche, di cui all'art. 119-ter del D.L. n. 34/2020.

A seguito della revisione della disciplina ad opera del decreto “Salva spese” (art. 3, D.L. n. 212/2023), per le spese sostenute nel 2025, la detrazione spetta solo per gli interventi aventi per oggetto:

scale;
rampe;
ascensori;
servo-scala;
piattaforme elevatrici.
Gli interventi devono rispettare i requisiti previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 (il rispetto di detti requisiti deve risultare da apposita asseverazione rilasciata da tecnici abilitati).

Sono ammissibili gli interventi effettuati su unità immobiliari di qualsiasi categoria catastale.

I titolari di reddito d’impresa sono ammessi all’agevolazione a prescindere dalla qualificazione degli immobili sui quali sono stati eseguiti gli interventi come “strumentali”, “beni merce” o “beni patrimoniali” (Agenzia delle Entrate, risposta n. 444 del 6 settembre 2022).

Per fruire della detrazione fiscale è necessario che le spese siano pagate mediante bonifico parlante.

Possono beneficiare dell’agevolazione:

le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni;
gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale;
le società semplici;
le associazioni tra professionisti;
i soggetti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, enti, società di persone, società di capitali).
Bonus mobili anche nel 2025

Anche nel 2025 è possibile fruire del bonus mobili, prorogato dalla legge di Bilancio con lo stesso massimale di spesa e aliquota del 2024.

Pertanto, per le spese sostenute nel 2025, è possibile fruire di una detrazione del 50% fino a un massimo di spesa di 5.000 euro.

Si può usufruire del bonus mobili per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore classe A per i forni, alla classe E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, alla classe F per i frigoriferi e i congelatori destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione.



Per gli acquisti effettuati nel 2025, il bonus deve essere collegato a interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati dal 1° gennaio 2024.



Nuovo bonus elettrodomestici

Al bonus mobili, nel 2025 si affianca il nuovo bonus elettrodomestici, introdotto dalla legge di Bilancio.

Il contributo è concesso, per l’anno 2025, per l’acquisto di elettrodomestici ad elevata efficienza energetica non inferiore alla nuova classe energetica B, prodotti nel territorio dell’Unione europea, con contestuale smaltimento dell’elettrodomestico sostituito.

Il bonus è pari al 30% del costo di acquisto dell’elettrodomestico e comunque per un importo non superiore a 100 euro per ciascun elettrodomestico, elevato a 200 euro se il nucleo familiare dell’acquirente ha un ISEE non superiore a 25.000 euro.

Il contributo è fruibile per l’acquisto di un solo elettrodomestico e nel limite dello stanziamento autorizzato, pari a 50 milioni di euro per l’anno 2025.

Sarà un decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, da adottare di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, a definire i criteri, le modalità e i termini per l’erogazione del contributo, anche al fine di assicurare il rispetto del predetto limite di spesa.

Nessuna proroga per il bonus verde

Per un nuovo bonus che entra, un altro esce di scena.

La legge di Bilancio, infatti, non ha confermato per il 2025 il bonus verde, la detrazione Irpef al 36% per interventi di cura, ristrutturazione e irrigazione del verde privato,

Al momento quindi, salvo futuri “ripescaggi”, il bonus verde spetta solo per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2024.

Modalità di fruizione

Con riguardo alla modalità di fruizione, per le spese sostenute nel 2025, solo per il superbonus, se si rientra nelle deroghe previste dal D.L. n. 39/2024, è possibile optare per la cessione del credito o lo sconto in fattura.

Tutti gli altri bonus, invece, possono essere fruiti unicamente mediante detrazione d'imposta nella dichiarazione dei redditi in dieci quote annuali.

Ai sensi del comma 4 dell’articolo 4-bis del D.L. n. 39/2024, la ripartizione in dieci anni è prevista anche per il superbonus, il bonus barriere architettoniche e il sismabonus.

Con esclusivo riferimento al superbonus, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, i contribuenti devono valutare se ripartire la detrazione in dieci rate, anziché in quattro. La possibilità di optare per una rateizzazione decennale della detrazione per le spese sostenute nel 2023 è stata introdotto dalla legge di Bilancio e potrebbe essere particolarmente favorevole per chi ha poca capienza fiscale.

Una rateizzazione più lunga permette infatti di ridurre la rata annuale da recuperare, riducendo il rischio di perdere parte delle detrazioni spettanti.

L'opzione è irrevocabile e dovrà essere esercitata tramite una dichiarazione dei redditi integrativa di quella presentata per il periodo di imposta 2023 da presentarsi entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2024.

Se dalla predetta dichiarazione integrativa emerge una maggiore imposta dovuta, quest’ultima dovrà essere versata, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta 2024.

Bonus edilizi soggetti al nuovo tetto massimo alle detrazioni

I soggetti con reddito superiore a 75.000 euro devono poi tener presente che i bonus edilizi rientrano nel tetto massimo complessivo di oneri detraibili introdotto dalla legge di Bilancio.

Secondo la nuova disposizione, con effetto dalle spese sostenute dal 1° gennaio 2025, l’ammontare annuale degli oneri detraibili viene determinato moltiplicando un “importo base” pari a:

14.000 euro, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 75.000 euro
8.000 euro, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 100.000 euro
per un coefficiente pari a:

0,5 se nel nucleo familiare non sono presenti figli fiscalmente a carico;
0,70, se nel nucleo familiare è presente un figlio a carico;
0,85, se nel nucleo familiare sono presenti due figli fiscalmente a carico;
1, se nel nucleo familiare sono presenti più di due figli fiscalmente a carico o almeno un figlio con disabilità accertata fiscalmente a carico.
Da tali limitazioni sono escluse:

le spese mediche (che continueranno, quindi, ad essere detratte nella misura del 19% per gli importi eccendenti i 129,11 euro, a prescindere dal reddito e dal numero dei figli a carico del contribuente);
le detrazioni per investimenti in start up e PMI innovative.
Per le detrazioni ripartite in più annualità, come i bonus edilizi, rilevano le rate di spesa riferite a ciascun anno.



Sono esclusi dal nuovo tetto massimo alle detrazioni, gli interessi passivi relativi a mutui per l’acquisto/costruzione della prima casa contratti fino al 31 dicembre 2024, i premi di assicurazione sulla vita e sulla casa derivanti da contratti stipulati entro il 31 dicembre 2024 nonché le rate relative ai bonus edilizi per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2024.

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